DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI
V:Il Guardasigilli GRASSI
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/disposizioni.html
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori
e che:- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV [48]
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori
che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII [49]
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente.Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art.
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela
delle minoranze linguistiche in conformità con
l'art. 6.
XI [50]
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anchesenza
il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo
di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII [51]
I beni, esistenti nel territorio nazionali,
degli ex re Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di
diritti reali sui beni stessi che si siano avvenuti dopo il 2 giugno
1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati
di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge. La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV [52]
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII [53]
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la
stampa.Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI
V:Il Guardasigilli GRASSI
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/disposizioni.html
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