mercoledì 25 marzo 2015

Banca d'Italia e conflitto d'interessi

L'unica informazione che l'utente medio di youtube e di siti complottisti conosce riguardo la banca d'Italia (che da ora chiameremo qui bankitalia) è l'elenco dei partecipanti, che sono perlopiù banche private.

Non passa giorno senza che l'ennesimo scopritore dell'acqua calda non si faccia avanti e con tono sarcastico da persona illuminata e informata affermi che bankitalia sia controllata da banche private.
Questo perché un video di youtube o qualche pagina trovata sulla rete gli ha detto che bankitalia è partecipata da privati, informazione peraltro corretta, facendo però intravvedere in questa circostanza un problema gravissimo e che fa si che dei privati emettano moneta, indebitino lo Stato, siano controllori del controllante e cose del genere. Illazioni del tutto false e infondate.

Esaminiamo le questioni che di solito vengono poste ad una ad una.


Il profitto derivante dall'emissione della moneta (signoraggio) va ai privati.
Falso
Ho già scritto una intera nota sul tema , ad ogni modo questa affermazione è facilmente smentibile semplicemente andandosi a spulciare i bilanci di bankitalia.
All'ultima pagina si troverà quanta parte dell'utile di bankitalia è distribuito ai privati, e si noterà che ammonta, ogni anno, a circa 60 milioni di euro.
Questi 60 milioni però non sono utili da signoraggio, come si potrebbe pensare, bensi, come spiegato nella nota, parte dei frutti delle riserve.
Ossia bankitalia ha delle riserve, che non vengono immobilizzate ma investite. Dal rendimento di queste riserve è prelevata ogni anno una cifra pari allo 0.5% delle riserve stesse (sempre che le riserve abbiano fruttato abbastanza).
Quindi non si tratta di un reddito da signoraggio.
La parte del leone nel prelevare gli utili da bankitalia la fa quindi certamente lo Stato.
Leggendo i bilanci di bankitalia infatti abbiamo:
(attenzione, la quota versata allo Stato è pari alle imposte sul reddito più l'utile versato allo Stato)

Bilancio 2005
Imposte sul reddito: 934.502.972
Utile netto: 50.284.373
Utili versati allo Stato: 30.155.023
frutti distibuiti ai privati: 49.470.000

Bilancio 2006
Imposte sul reddito: 668.915.641
Utile netto: 133.757.713
Utili versati allo Stato: 80.239.027
frutti distribuiti ai privati 53.466.000


bilancio 2007
Imposte sul reddito: 1.610.489.843
Utile netto: 95.156.804
Utili versati allo Stato: 57.078.482
frutti distribuiti ai privati 56.148.000

bilancio 2008
Imposte sul reddito: 327.727.564
Utile netto: 175.211.691
Utili versati allo Stato: 105.111.415
frutti distribuiti ai privati 58.788.000



Bilancio 2009
Imposte sul reddito: 805.068.431
Utile netto: 1.668.576.514
Utili versati allo Stato: 1.001.130.308
frutti distribuiti ai privati 59.415.000


Bilancio 2010

Imposte sul reddito: 924.655.000
Utile netto: 852.306.887
Utili versati allo Stato: 511.368.533
frutti distribuiti ai privati 61.695.000

Bilancio 2011

Imposte sul reddito: 1.101.239.000
Utile netto: 1.129.175.577
Utili versati allo Stato: 677.489.747
frutti distribuiti ai privati 67.050.000



Ad esempio, quindi, nel 2009 lo Stato ha ricevuto da bankitalia circa 1,8 miliardi di euro, mentre i privati hanno avuto 59 milioni di euro. Non è difficile, leggendo i bilanci, capire a chi vanno i profitti di bankitalia. Allo Stato
Per chi volesse conoscere i dettagli tecnico-giuridici sulle basi dei quali avviene questa distribuzione è disponibile una nota a parte.



Le banche controllano bankitalia in quanto ne sono proprietari
Falso
bankitalia è un istituto di diritto pubblico, ed ha uno statuto che viene approvato (vedi pagina 33)

Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d’Italia;
Considerato che l’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale
della Banca d’Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello
statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Firmato.. il Presidente della Repubblica
Firmato.. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato.. il Ministro dell’Economia e delle Fnanze
ed è pubblicato nella gazzetta ufficiale.
Quindi lo Statuto di bankitalia è deciso dallo Stato (ma questo lo vedremo in dettaglio nel seguito).

Entriamo quindi nel merito delle competenze e delle funzioni di bankitalia.
Non c'è da cercare molto, lo dice l'art.1

Art.1
La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell’art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).
La Banca d’Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.
Visto che è stato nominato, vediamo cosa dice l'art. 105 del trattato che istituisce la Comunità europea, visto che è citato, tra l'altro, anche dall'art. 25.2 dello Statuto BCE, ove si parla di Vigilanza Prudenziale:
25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

L'art. 105 innanzitutto si trova nella sezione 1, "REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE"


Articolo 105 del trattato di Lisbona
1. Senza pregiudizio dell'articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi
fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il
Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 103, paragrafo 2,lettera b).

Questo a sua volta ci rimanda agli articoli 101 e 102 (stiamo per scoprire finalmente quali sono le funzioni di controllo che spettano a bankitalia!)
Articolo 101
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Insomma in estrema sintesi le pratiche di concorrenza sleale e le creazioni di "cartelli".



Articolo 102
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Ossia in estrema sintesi, lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti.

Ora che sappiamo che tipo di controllo svolge bankitalia nei confronti delle banche private ossia: controllare che non vi sia concorrenza sleale, creazione di cartelli e non vi sia sfruttamento abusivo di posizioni dominanti, sappiamo di conseguenza anche quali sono le funzioni che non spettano a bankitalia, ad esempio:
verificare la congruità dei bilanci
verificare che non vi siano illegalità in generale ad esclusione di quelle succitate
Ossia bankitalia non è "la guardia di finanza" e tanto meno non fa attività tipiche dei revisori dei conti
Questo è da tenere bene in considerazione, perché magari qualcuno pensa che a bankitalia spetta fare le pulci a tutte le banche private e fare chissà quali verifiche.
No. Ci sono altri organi preposti, giudiziari e non.

Vediamo ora nello specifico come è organizzata bankitalia e quale potere hanno i partecipanti privati all'interno della stessa.

Iniziamo a leggere il famigerato articolo 3, (nota: sul fatto che questo articolo è stato cambiato del tempo ho già scritto una nota a parte quindi non ne parlerò qui)
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote
I partecipanti sono per la maggior parte banche private, poiché l'hanno ereditata dalle fondazioni da cui sono state scisse con la riforma Amato-Carli prima e varie leggi successive, di cui si è ampiamente discusso nella nota sulla modifica dell'art.3
Quindi il capitale non può cambiare di proprietà se non secondo proposta del Direttorio.
L'elenco dei partecipanti lo potete trovare a questo indirizzo

Proseguiamo a vedere come si struttura bankitalia leggendone lo Statuto.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

ART. 5

Gli organi centrali dell’Istituto sono:
a) l’Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.

Dato che i partecipanti sono per lo più privati, vediamo subito quali sono le prerogative dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 6
Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le
assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto;

le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo
statuto.

In realtà, c'è una specifica legge dello Stato che riguarda le modifiche allo Statuto, e che infatti è citata in ogni documento che delibera un cambio dello Statuto. E' il Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 43 che tra le altre cose dice:
Art. 10.
Modifiche dello statuto della Banca d'Italia 1. Lo statuto della Banca e' adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei
partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Ossia le modifiche allo Statuto devono essere proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e poi devono passare dall'approvazione del Presidente della Repubblica.
Quindi in realtà in materia di cambio dello Statuto i partecipanti hanno come si può capire voce in capitolo pressoché nulla. D'altronde è quello che ci si può aspettare da un istituto di diritto pubblico.

Se si vuole averne la prova, basta leggere pagina 33 dello Statuto di bankitalia.
Visto l’art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale
lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresì le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all’interno della Banca d’Italia;
Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d’Italia;
Considerato che l’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
È approvato il nuovo statuto della Banca d’Italia nel testo allegato al presente decreto.
Ossia l'iter che segue un cambio di Statuto è esattamente:
1) LEGGE che lo imponga (in questo caso datata 28 dicembre 2005)
2) parere della BCE (in quanto bankitalia è parte integrante della SEBC)
3) Assemblea straordinaria che lo approva (28 novembre 2006, ossia un anno dopo che le cose sono state decise)
4) deliberazione del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia (12 dic.2006)
5) deliberazione del presidente della repubblica (15 dic. 2006)

E' chiaro che l'assemblea straordinaria non poteva opporsi alla legge del 28 dicembre 2005.

Assodata la capacità estremamente marginale di decisione dei partecipanti riguardo lo Statuto, vediamo un altro interessante articolo, l'art. 9
Art. 9
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione. I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle
500, purché ne siano titolari da non meno di tre mesi.
Ciascun partecipante non ha diritto in alcun caso a più di 50 voti.
Ossia anche i partecipanti con quote maggiori di bankitalia, non hanno diritto a più di 50 voti.
Questo fa si che il potere decisionale di ogni partecipante sia sempre molto limitato, a prescindere da quante quote egli possegga.

Questo articolo fa si, ad esempio, che Banca Intesa, proprietaria di 91035 quote di bankitalia, ossia circa il 30% del capitale, abbia, come risulta nel documento ufficiale, abbia solo 50 voti su 539, ossia il 9% dei voti.
Unicredit, che detiene 66342 quote, ossia il 22% del capitale, abbia altrettanti voti (50), ossia il 9%.
Se le due banche la cui somma delle quote fa 50% abbia solo il 18% dei voti, chi ha i rimanenti? gli azionisti via via più piccoli, seguendo una linea che fa si che non ci siano posizioni particolarmente forti nel controllo da parte dei partecipanti.
Ad esempio, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. con sole 18.602 azioni ha 41 voti, ossia il 7,6%.

Vediamo il secondo componente di bankitalia, il Consiglio Superiore

Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di 13 consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.
Quindi il Consiglio superiore è in sostanza eletto dai partecipanti. Vediamo quali sono le sue funzioni.


ART. 17
Ai sensi dell’art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall’articolo 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia.
Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall’art. 14.2 dello statuto del SEBC.
Per l’adozione di siffatti provvedimenti, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la
convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei
presenti.
Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore generale e dei Vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Consiglio dei ministri.
Questo articolo fa riferimento ad un esplicito articolo di legge (n.262 del 2005) in cui si dice testualmente:

8. La nomina del governatore e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del
primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Questa è LEGGE dello Stato e da questa legge si evince in modo INEQUIVOCABILE che i partecipanti non hanno alcuna voce in capitolo sulla scelta del governatore.
Possono esprimere solo un parere, che non ha alcun potere vincolante.

Vediamo ad esempio una recente elezione del governatore, (articolo gentilmente segnalatomi da un lettore di SIC su facebook), Mario Draghi governatore di Bankitalia
Si può chiaramente leggere "In mattinata il sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta era andato in Banca d'Italia per consegnare la busta con l'indicazione del governo al Consiglio Superiore"
Analogo articolo su Repubblica

Quindi su chi decide la nomina del governatore abbiamo fatto definitivamente chiarezza, visto che: statuto bankitalia, specifica legge dello Stato e anche la cronaca dei giornali concordano nel descrivere la medesima situazione.
Una volta nominato il governatore, sempre secondo l'art.17 dello Statuto, questi sceglie Direttore generale e dei Vice direttori generali sempre a seguito di approvazione con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri
Insomma i partecipanti non ci possono mettere minimamente bocca.


Assodato che il Consiglio Superiore non ha alcun potere nella scelta del Governatore, del Direttore generale e dei Vice direttori generali (che come vedremo, costituiscono il Direttorio), le sue funzioni quali sono invece?
Le stabilisce l'articolo 18
Al Consiglio superiore spettano l’amministrazione generale nonché la vigilanza sull’andamento della gestione e il controllo interno della Banca.
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 9) e 10), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e ne delibera la presentazione al Collegio sindacale e all’assemblea dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentito il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;
2) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
3) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
4) emana i regolamenti interni dell’Istituto;
5) determina la pianta organica del personale, nomina gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
6) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
7) adotta le deliberazioni riguardanti l’articolazione territoriale nonché l’assetto organizzativo generale della Banca;
8) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l’ufficio di censore;
9) nomina i corrispondenti della Banca all’estero;
10) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
11) fissa il limite annuo per l’eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d’interesse pubblico;
12) delibera su tutte le altre materie concernenti l’amministrazione generale della Banca che, non demandate all’assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.
Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti
concernenti l’amministrazione della Banca e in particolare:
– sui contenuti del piano d’istituto;
– sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
– sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
– sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie
e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di
quiescenza del personale.
Lo potete leggere con comodo, troverete che non c'è alcun riferimento alle funzioni proprie della banca centrale, ossia di politica monetaria o di vigilanza sulle banche private poc'anzi descritta.
Sono solo funzioni relative alla gestione interna della banca, quale nomina degli impiegati, accordi con i sindacati, erogazione di beneficenza, regolamenti interni.
Insomma nulla che abbia a che fare con il mondo esterno alla banca stessa.
Questa non è una mia interpretazione, ma come vedremo è esplicitato in uno specifico articolo dello Statuto, che andiamo subito ad esaminare, perché è quello che stabilisce cos'è il Direttorio.


Art. 21
Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.
Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.
Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l’adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.
Quindi le "funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali", ossia le operazioni che servono ad attuare la politica monetaria, fatte salve le decisioni rientranti nelle attribuzioni BCE, sono di competenza del Direttorio.
Tra le funzioni pubbliche attribuite dalla legge rientrano ovviamente anche quelle attribuitele dall'art. 25.2 dello Statuto BCE, di cui abbiamo già parlato, ossia quelle di vigilanza.


CONCLUSIONI
I partecipanti eleggono solo il Consiglio Superiore, che ha funzioni inerenti la mera gestione interna della banca.
Le funzioni pubbliche, quali politica monetaria, vigilanza, e qualsiasi altra funzione attribuita dalla legge alla Banca per perseguire le sue finalità istituzionali, competono al Direttorio, che abbiamo visto essere di nomina interamente politica e fatta dal Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia, e seguito da deliberazione del Presidente della Repubblica
I partecipanti non hanno quindi alcun potere in bankitalia che possa influire nelle sue attività esterne.
Il conflitto di interessi è quindi del tutto escluso. Infatti i partecipanti di bankitalia non hanno di fatto alcun controllo sulle attività esterne e/o inerenti le funzioni pubbliche della stessa.  

 http://signoraggioinformazionecorretta.blogspot.it/2010/12/banca-ditalia-e-conflitto-dinteressi.html

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