LUPI & AGNELLI, DAGO-SBAGLIA - AGENZIA DELLE ENTRATE: "SI PRECISA CHE LA PRIMA DATA UTILE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI BENEFICIARE O MENO DEGLI EFFETTI DELLO SCUDO È 15 SETTEMBRE 2009 E NON QUELLA DEL 5 AGOSTO COME ERRONEAMENTE RIPORTATO"...
COMUNICATO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE
ATTILIO BEFERAIn merito alle notizie stampa secondo le quali, per effetto dell'emendamento oggi approvato in sede parlamentare, non potrebbero avvalersi dello scudo fiscale i contribuenti nei cui confronti sono stati avviati procedimenti tributari fino al 5 agosto 2009, mentre potrebbero ricorrere al rimpatrio o alla regolarizzazione i soggetti per i quali le attività ispettive sono iniziate successivamente alla suddetta data, si precisa che l'informazione sopra riportata è del tutto destituita di fondamento.
Infatti, in base agli articoli 14 e 15 del dl 350/2001, espressamente richiamati dal 4° comma dell'articolo 13 bis del dl 78/2009, il rimpatrio e la regolarizzazione non producono gli effetti dello scudo (preclusione di accertamenti tributari e contributivi, estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, esclusione della punibilità per alcuni reati espressamente previsti) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia stata già avviata apposita attività di controllo nei confronti dei contribuenti interessati.
MARGHERITA AGNELLI - COPYRIGHT PIZZIIn proposito, quindi, si precisa che la dichiarazione riservata non poteva essere presentata prima del 15 settembre 2009 e, dunque, è questa, e non quella del 5 agosto 2009 come erroneamente riportato dalle notizie stampa, la prima data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare o meno degli effetti dello scudo.
Tale previsione non ha subito modifica alcuna per effetto del suddetto emendamento e, quindi, nulla è mutato rispetto alla situazione ante emendamento che, pertanto, resta immodificata.
Dunque, si puntualizza che per i soggetti nei cui confronti alla data del 15 settembre 2009 risultavano già avviati atti istruttori, ovvero tali atti risultino avviati anche in data successiva ma comunque prima della presentazione della dichiarazione riservata, lo scudo era e resta inibito.
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